CCNL Sanità: nuovo incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le OO.SS. respingono le proposte presentate dall’Aran

Si è svolto nei giorni scorsi all’Aran il nono incontro per il rinnovo del contratto dell’area sanitaria per il periodo 2022/2024. Il presidente dell’Aran ha aperto i lavori evidenziando che il confronto riprenderà il 13 gennaio 2025, con eventuale prosecuzione il 14 gennaio, alla luce dell’applicazione della legge di bilancio, ancora in fase di approvazione. Nel corso dell’incontro le OO.SS. hanno presentato le proprie osservazioni sui nuovi articoli della bozza contrattuale, evidenziando alcune divergenze con quanto proposto dall’Aran.
Tra le novità più rilevanti vi è la proposta da parte dell’Aran di consentire l’esercizio della libera professione in aggiunta alle 36 ore settimanali, senza la previsione di un’indennità di esclusività, come prevista per la dirigenza. L’indennità di esclusività consentirebbe ai professionisti di decidere se percepirla, innalzando lo stipendio, oppure se rinunciarvi e praticare la libera professione. Per le OO.SS. l’approvazione di questo articolato potrebbe produrre diseguaglianze tra le diverse professioni sanitarie.
La seconda novità rilevante riguarda il nuovo articolato su pausa e diritto alla mensa. Il testo proposto dall’Aran, respinto dalle OO.SS., garantirebbe il diritto alla mensa solo a coloro che effettuano più di 8 ore di lavoro continuative, peggiorando quindi il testo vigente, prevedendo anche che la pausa, se non effettuata, possa essere cumulata con il riposo continuativo di 11 ore previsto dalla normativa. Tutto questo ridurrebbe drasticamente la platea degli attuali aventi diritto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi, senza peraltro alcun incremento del valore del buono pasto. 
Per le OO.SS. proseguirà senza sosta la mobilitazione affinché possano essere trovate nuove risorse sia per incrementare salari e stipendi sia per superare tutti i vincoli normativi, su assunzioni e salario accessorio, che ad oggi permangono e senza la rimozione dei quali nessuna valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico sarà possibile.

CIPL Edilizia Industria e Artigianato Savona: definiti i valori dell’EVR 2025

Per il 2025, confermato il valore dell’EVR al 4%

Con Verbale di accordo siglato il 10 dicembre 2024, le Parti sociali Ance Savona – Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Anaepa Confartigianato Costruzioni Savona, Cna Costruzioni Savona, Feneal – Uil Liguria, Filca – Cisl Liguria e Fillea – Cgil hanno definito i valori dell’EVR 2024 da far valere quale premio di produzione per l’anno 2025. 
Pertanto, per l’anno 2025 il valore dell’EVR viene confermato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi retributivi in vigore al 1° luglio 2014:
– Livello 7: 65,20 euro;
– Livello 6: 58,66 euro;
– Livello 5: 48,93 euro;
– Livello 4: 45,66 euro;
– Livello 3: 42,40 euro;
– Livello 2: 38,16 euro;
– Livello 1: 32,60 euro.
L’EVR è riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 260/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione preventiva per il credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  • per investimenti effettuati a decorrere da 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto: alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito e alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

 

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

 

Ciò posto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Ok dell’Europa agli incentivi per gli agricoltori colpiti dalle alluvioni 2023

La Commissione europea ha autorizzato la concessione del beneficio con decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 dicembre 2024).

Semaforo verde dalla Commissione europea alla la concessione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria nell’ambito del “Temporary Crisis Framework”. A seguito della notifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità responsabile dell’attuazione della misura, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 63/2024, la Commissione ha autorizzato il beneficio con la decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024.

In particolare, al fine di fornire un efficace sostegno al lavoro in agricoltura nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68% dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno, sia parziale, operante nelle zone agricole di cui all’ allegato 1 al D.L. n. 61/2023. Si tratta appunto dei comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali.

Peraltro, l’Inps già con il messaggio n. 4156/2024 ha comunicato che il termine del pagamento della contribuzione ridotta potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

 

CCNL Energia e Petrolio: presentata la piattaforma di rinnovo

Nella piattaforma, che verrà definita l’11 febbraio, novità in materia di sicurezza e formazione. Erogazione dal 1° gennaio 2025 dello scostamento inflattivo

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo contrattuale 2025-2027 del CCNL Energia e Petrolio. Il percorso assembleare porterà, l’11 febbraio prossimo, alla definizione della piattaforma. Tra i punti affrontati si evince il rilancio della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle decisioni dell’azienda e l’avvio di una ricerca con le controparti per il sistema classificatorio, alla luce delle innovazioni tecnologiche, quali: intelligenza artificiale e transazione digitale ed energetica. Inoltre, viene precisata la necessità di costituire in tutti i luoghi di lavoro il coordinamento degli RLSA/RSU della stazione appaltante e delle imprese terze. Dal punto di vista della formazione, l’impegno è quello di definire un libretto formativo per la certificazione delle competenze. In merito alla parte salariale, dal 1° gennaio 2025 deve essere erogato lo scostamento inflattivo definito dalle Parti e relativo al biennio 2022-2023. 

CCNL Consorzi di Bonifica: presentata la piattaforma economica

La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% e la revisione del sistema classificatorio

La Flai-Cgil ha reso nota, con nota stampa del 16 dicembre 2024, la presentazione, insieme a Fai e Filbi, della piattaforma economica alla controparte datoriale aprendo, di fatto, le trattative per il rinnovo 2025-2026 degli aspetti economici del CCNL Consorzi di bonifica, in continuità di vigenza contrattuale con il contratto precedente, sottoscritto il 23 maggio 2023. La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% per il biennio. Inoltre, è stata espressa la volontà di ottenere il giusto riconoscimento delle competenze e dell’impegno da parte dei dipendenti, con attenzione agli operai e ai lavoratori avventizi. A tal proposito è stata presentata una proposta di revisione del sistema classificatorio. 

Trasmissione all’Anagrafe Tributaria delle somme erogate da operatori del settore assicurativo

Definite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 dicembre 2024, n. 450686).

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 9649/2007 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma tredicesimo, del D.P.R. n. 6051973.

 

In particolare, viene individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.

 

I soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati. Tra tali soggetti sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Sono, invece, esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.

 

La comunicazione deve contenere:

  • le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;

  • l’identificativo del sinistro;

  • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

 

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

Tale ricevuta riporterà le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati,

Non verranno considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data stabilita.

CIPL Agricoltura Operai Palermo: siglato il rinnovo

A decorrere dal 1° novembre previsto un incremento del 6,20%

Lo scorso 11 novembre è stato sottoscritto dall’Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti , la Confederazione Italiana Agricoltori e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e la Uila-Uil il contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
A livello retributivo è previsto un incremento del 6,2% calcolato sulla paga base nazionale. Per quanto riguarda il welfare, invece, viene specificato che il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale è tenuto a corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti.
In merito alla classificazione del personale viene integrato quanto stabilito a livello nazionale con nuovi profili a decorrere dall’entrata in vigore del CIPL.

Fondo Fasa: al via la campagna di adesione familiari per l’anno 2025

Fino al 14 febbraio sarà possibile iscrivere i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico

Il Fondo Fasa, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria alimentare, ha informato gli iscritti che è attiva la campagna di adesione per l’iscrizione dei familiari. Detta iscrizione garantisce una copertura sanitaria dedicata, diversa rispetto a quella del lavoratore iscritto al Fondo, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore familiari dei dipendenti e potrà avvenire all’interno di un arco temporale definito “Campagna di Adesione Familiari”.
Possono beneficiare dell’iscrizione:
– il coniuge, anche se residente presso un indirizzo diverso rispetto all’iscritto e non fiscalmente a suo carico;
– il convivente more uxorio, purché residente allo stesso indirizzo dell’iscritto, anche se non fiscalmente a suo carico;
– i figli, fiscalmente a carico dell’iscritto per almeno il 50%, anche se residenti altrove.
Il Fondo precisa che i soggetti diversi da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii etc.), non possono essere inclusi nella copertura, seppur conviventi con l’iscritto. Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio, entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, questi saranno inseriti entrambi come iscritti e non potranno essere in alcun modo inseriti come beneficiari l’uno dell’altro. I figli fiscalmente a carico invece, potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei genitori, previo pagamento da parte di entrambi.
La campagna di iscrizione terminerà il 14 febbraio 2025. 

Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti su prescrizione e decadenza

Fornite indicazioni sull’istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l’Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.