CCNL Trasporto e Alimentari – Artigianato: recepimento della bilateralità

Firmati i verbali di recepimento dell’accordo Interconfederale relativo all’adeguamento al versamento per EBNA per la sezione Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e del CCNL Alimentazione-Panificazione

Come risaputo, lo scordo dicembre è stato sottoscritto l’Accordo interconfederale tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e CISL, CGIL, UIL in materia di bilateralità nel comparto artigiano, in cui viene previsto un incremento della contribuzione mensile di 4 € per ogni dipendente in forza, per cui il contributo mensile passa da 7,65 € ad 11,65 € per ogni dipendente.
Il 18/5/2021 è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione si stabilito che per le imprese che applicano la Sezione Artigiana, nel quale le Parti si erano impegnate a individuare le modalità di erogazione.
Allo stesso modo, in data 6/12/2021 le organizzazioni di categoria hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.
Pertanto, alla luce di ciò, l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 viene integralmente recepito all’interno della Sezione Artigiana del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e ne costituisce pane integrante con decorrenza dall’1/1/2022.


Attraverso il predetto recepimento le Parti ritengono definitivamente individuate le modalità utili per il riconoscimento della quota di euro 4 attraverso gli strumenti di welfare di bilateralità previsti nella Sezione Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Per l’Area Alimentazione-Panificazione, le Parti intendono integralmente recepito all’interno del CCNL Area Alimentazione-Panificazione il predetto accordo interconfederale con decorrenza dall’1/1/2022 e si impegnano, inoltre, ad avviare un tavolo tecnico per la stesura del testo definitivo


Edilizia Industria Siena: rinnovato il CIPL

Firmato il 10/2/2022, tra ANCE Siena e FENEAL-UIL Siena-Arezzo, FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, FILLEA-CGIL Siena, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Siena integrativo del CCNL 18/7/2018

Il presente accordo decorre dall’1/1/2022  e scadrà il 31/12/2023.


E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)
Dalle retribuzioni del mese di gennaio 2022 sarà riconosciuto mensilmente, qualora ricorrano le condizioni, l’istituto dell’E.V.R. che sarà applicato, per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 4% dei minimi retributivi come da art. 38 del CCNL Edilizia Industria.
L’E.V.R., che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il t.f.r., è determinato a consuntivo sulla base dei parametri sotto riportati, verrà liquidato in quote mensili, in busta paga, ai dipendenti in forza nelle mensilità di riferimento. La verifica dei parametri viene fatta su base triennale (con riferimento i dati di anno solare), effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
L’indicatore concordato su base territoriale, è rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria (16 ore preingresso in edilizia) erogate a livello provinciale dall’Ente Senese Scuola Edile, fonte ufficiale di rilevazione.
Il peso ponderale territoriale dei quattro parametri è il seguente:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
– ore di formazione: 15%.
Ai fini della verifica dell’applicazione dell’E.v.r., le imprese, oltre a verificare i parametri aziendali come indicato dall’art. 38 del CCNL, potranno verificare l’andamento dei parametri territoriali presso il sito web della Cassa Edile di Siena.
I contenuti di tale istituto avranno validità fino a nuova stipula di accordo provinciale.


Trasferta e indennità di guida del mezzo aziendale
Dall’1/1/2022 le fasce relative alle indennità di trasferta, vengono così riformulate:
a) da 2 a 20 km: 13%
b) da 21 a 60 km: 15%
c) da 61 a 80 km: 18%
d) oltre 80 km: 20%


Inoltre, dallo stesso 1/1/2022, si concorda che il dipendente che guida i mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, ha diritto ad un indennizzo giornaliero forfetizzato nelle seguenti misure:
1) da 2 a 20 km: € 1,50
2) da 21 a 60 km: € 2,00
3) da 61 a 80 km: € 3,00
4) oltre 80 km: € 3,50


Indennità di chiamata
Al lavoratore che venga chiamato dall’Azienda fuori dall’orario di lavoro allo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio per esigenze non programmate di lavoro, sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione contrattualmente prevista e con le relative maggiorazioni, un’indennità pari a 15 euro lordi giornalieri.
Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le OO.SS.


Periodo di comporto e aspettativa
Al superamento dei periodo di comporto previsto nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto, le aziende valuteranno positivamente richieste di aspettativa non retribuita fino ad un massimo del 50% del periodo di comporto stesso. Le richieste potranno essere presentate dal lavoratore in presenza di patologie di particolare gravità.


Premialità per le imprese
A partire dai mese di gennaio 2022 compreso, è istituita una premialità pari allo 0,60% della massa salari denunciata a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Siena che rispondono ai seguenti requisiti:
1. regolarità contributiva alla data della liquidazione della premialità;
2. iscrizione alla Cassa Edile di Siena da almeno due “anni Cassa Edile” precedenti ed avere presentato in questo periodo almeno dieci denunce mensili per ogni anno (MUT).
Per le imprese con sede legale in provincia di Siena valgono, per questo secondo elemento, anche le denunce mensili presentate in altre Casse Edili opportunamente documentate.
La premialità verrà erogata entro il 31 dicembre di ogni anno per il periodo 1° ottobre anno precedente – 30 settembre anno in corso. Per il 2022 tale periodo è limitato a gennaio-settembre 2022.

Volontario e rapporto di lavoro: precisazioni sul regime di incompatibilità


Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull’incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro.

Il Codice del Terzo settore sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.
Tale previsione fa riferimento a qualsiasi rapporto di lavoro e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Il volontario si caratterizza per la libera scelta, la personalità, spontaneità, gratuità e per l’assenza di finalità di lucro, neanche indirette; inoltre, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Peraltro, si intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Le disposizioni in parola devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa (Nota 10 marzo 2022, n. 4011).

Superamento del periodo di comporto e nesso causale tra assenze ed infortunio


Per detrarre l’assenza per malattia dal periodo di comporto non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale ma è necessario che in relazione ad essa sussista una responsabilità del datore di lavoro (Corte di Cassazione – ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., comprensiva di impedimenti dovuti a cause di lavoro computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel cit. art. 2110 c.c., la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o all’equità.
Non è sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
La Corte ha anche affermato che I’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate”, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato che l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata. Pertanto, le assenze del lavoratore dovute a malattia connessa a specifici fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro sono collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c.., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.


Regime di adempimento collaborativo: modalità operative rafforzate


L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e le modalità di applicazione del regime, andando in particolare a stabilire le competenze per l’esercizio dei poteri istruttori, lo svolgimento delle attività connesse al regime e le regole operative (Agenzia Entrate – provvedimento 09 marzo 2022, n. 74913).

L’art. 3, D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
L’art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 128/2015 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, l’art. 7, co. 4, lett. b), del medesimo decreto prevede che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.
In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
Ciò premesso, con il provvedimento del 09 marzo 2022, n. 74913 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento.
A tale riguardo, viene confermata la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt 32 e 33, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 51, co. 2 e 52, D.P.R. n. 633/1972, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti.
Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di riskanalysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.
All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.


Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’art. 6, co. 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.



Fisco: ok alle domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche


Dal 9 marzo 2022 e fino al prossimo 11 aprile via libera alle iscrizioni al 5 per mille per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate – Comunicato 09 marzo 2022).

Il “Decreto Milleproroghe” (DL n. 228/2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile 2022 previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).
Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.
Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.
Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Calendario 5 per mille 2022:
9 marzo 2022: data di avvio presentazione domanda d’iscrizione
11 aprile 2022: termine presentazione domanda d’iscrizione
entro il 20 aprile 2022: pubblicazione elenco iscritti provvisorio
entro il 2 maggio 2022: richiesta correzione domande
entro il 10 maggio 2022: pubblicazione elenco iscritti definitivo


Premio di risultato per le imprese artigiane edili venete

Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, l’accordo regionale premio di risultato per i dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi edili ed affini del Veneto.

La disciplina sui premi di risultato si applica a tutte le imprese edili artigiane e PMI comunque applicanti il vigente CCNL Edilizia Artigiani e PMI e il relativo CIRL Veneto.
Le imprese che intendano individuare uno o più indicatori aziendali legati all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai fini del riconoscimento ai lavoratori di premi di risultato di ammontare variabile in relazione agli stessi parametri, dovranno inviare ai dipendenti una comunicazione (sulla base di quanto richiesto nell’allegato 1) con i seguenti elementi:
– il numero dei dipendenti;
– il periodo di riferimento (che dovrà risultare congruo ai fini dell’incremento degli indicatori individuati);
– gli indicatori al raggiungimento dei quali riconoscere il premio aziendale;
– l’ammontare del premio (che dovrà risultare variabile rispetto al risultato), la sua composizione e le modalità di corresponsione;
– l’importo del premio sarà corrisposto in misura proporzionale all’orario di lavoro del dipendente nel periodo di maturazione e conteggiato in 12 esimi dell’ammontare totale in caso di assunzione in corso del periodo di maturazione.
Il presente accordo ha validità a decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.

Danno alla salute da malattia professionale: la prova a carico del lavoratore


Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.


Veniva accolta in primo grado la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro ai fini dell’accertamento della responsabilità in capo alla stessa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall’essere stato addetto all’esecuzione di mansioni usuranti, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
Accogliendo l’appello della società la Corte, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda del dipendente.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, cassava la decisione di secondo grado che aveva erroneamente posto a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte della datrice di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche, evidenziando che il lavoratore, invece, era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro, tuttavia restava a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto.
Decidendo sul caso di specie la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, il solo onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e, una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova, spetterà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Corte di Cassazione, Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058).

GUARDIE AI FUOCHI: firmata la stesura del nuovo CCNL



Sottoscritta il 28/2/2022, tra ANGAF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, la stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio che decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023


Le parti, come convenuto nel precedente accordo del 21/12/2022, e dopo la convocazione di una commissione di lavoro, il 28 febbraio 2022, hanno sottoscritto l’elaborazione del nuovo testo contrattuale per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio (Guardie ai fuochi).


Minimi contrattuali (Art. 52)
Nel nuovo CCNL sono state riportate le tabelle con i minimi retributivi da erogare alle seguenti scadenze:






































Livello

Mimimi Tabellari dall’1/1/2022

Mimimi Tabellari dall’1/1/2023

Mimimi Tabellari dall’1/7/2023

1.917,03 1.961,26 1.990,75
1.776,28 1.817,27 1.844,59
1.572,10 1.608,37 1.632,55
1.433,47 1.466,55 1.488,60
1.364,71 1.396,20 1.417,19
1.300,19 1.330,19 1.350,19
1.230,35 1.258,74 1.277,67


Elemento di garanzia salariale (Art. 52)
In riferimento all’accordo del 21/12/2021 a recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi con le seguenti modalità:
– euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022
– euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022.
Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.


Retribuzione (Art. 22)
– Per i Lavoratori delle società che operano all’interno dei porti
La retribuzione sarà corrisposta mensilmente fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni ed alle ore lavorate.
A riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
1. Ai lavoratori che nel corso del mese hanno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro comprese ferie, festività di cui all’art. 26, per congedo matrimoniale, per riposi o altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata la corrispondente retribuzione del relativo mese di cui al 1° comma lettere a e b del presente articolo.
2. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
Detta retribuzione, dall’1/1/2022 non potrà essere inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/1/2023 non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima  mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili.
Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
I lavoratori saranno avviati in servizio ripartendo la distribuzione dei turni ordinari mensili in modo egualitario tra i dipendenti. Resta inteso che il lavoratore matura per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.
– Per tutti gli altri lavoratori
La retribuzione mensile è comunque garantita in modo integrale fatte salve esclusivamente le eventuali assenze ingiustificate.

Istruzioni operative dell’Inps sul fondo di solidarietà servizi ambientali


Si forniscono indicazioni sulle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.


Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
– assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
– prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
– alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.


Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo.
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.


L’Inps ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo dei servizi ambientali. La procedura guida l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
– la completezza della domanda;
– l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;
– la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
– la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
– il rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Inoltre, per l’assegno di integrazione salariale dovrà essere verificata anche l’integrabilità della causale.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territorialmente competente predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali (Circolare Inps 7 marzo 2022, n. 37).