Addizionali regionali e comunali all’Irpef: chiarimenti dal Fisco


L’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E ha fornito chiarimenti sulla nuova tassazione Irpef introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, soffermandosi anche sul differimento dei termini delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

L’art, 1, co. da 5 a 7, L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:


– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L’art. 6, D.Lgs. n. 68/2011 prevede che l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23 per cento, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali (art. 50, co. 3, D.Lgs. n. 446/1997);


– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);


– i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.


Inoltre. in base all’art. 14, co. 8, D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.


Con la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2022, n. 2, è stato previsto che:


– le regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale regionale non sono tenute ad emanare alcuna legge e possono procedere all’inserimento dei dati all’interno del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;


– le regioni che abbiano modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef (che non risulta, quindi, compatibile con il nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all’emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.


In tal senso, i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, devono applicare:


– l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;


– ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.


INPS: dal 21 febbraio consultabile il sito dedicato all’assegno unico universale


22 febb 2022 Dal 21 febbraio disponibile il nuovo sito informativo (www.assegnounicoitalia.it) nel quale sono riportate tutte le informazioni utili, relative all’assegno unico universale (Inps, comunicato 21 febbraio 2022).


Sul sito sarà possibile individuare chi può fare domanda, i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. Sullo stesso, inoltre, è possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte fornite dall’INPS sulla base dei quesiti posti dagli utenti.
L’Inps ricorda che l’assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).
La domanda può essere presentata attraverso: il sito internet www.inps.it (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); gli enti di patronato
Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo. Per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.
A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.
L’assegno unico sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato da INPS sull’iban indicato dal richiedente.
Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l’assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Riordino detrazioni IRPEF per tipologia di reddito


L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al riordino delle detrazioni IRPEF correlate alla tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo, applicabili dal 1° gennaio 2022 (Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

Il riordino interessa tutte le detrazioni IRPEF collegate alla tipologia di reddito (Redditi di lavoro dipendente e assimilati, Redditi di pensione, Redditi di lavoro autonomo e altri redditi) ed è caratterizzato da un generale incremento del valore delle detrazioni “teoriche”, oltre alla rimodulazione sui diversi scaglioni di reddito definiti in relazione alle nuove aliquote IRPEF.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati


Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
– amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata);
– estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
– riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
– prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.


Resta invariato il principio secondo il quale tali detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno. In proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Redditi di pensione


Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di pensione in vigore dal 1° gennaio 2022:
– amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da 8.000 euro a 8.500 euro; per tale soglia la detrazione viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;
– estende la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro; per tale soglia, si riduce da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro) e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; tale quota ulteriore è, quindi, uguale a 1.255 euro per un reddito pari a 8.501 euro e decresce, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;
– riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro;
la detrazione è di 700 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
– prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.


Restano confermati i principi di non cumulabilità della detrazione per i redditi di pensione con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di commisurazione dell’importo spettante in rapporto al periodo di pensione nell’anno.

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi


Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022:
– amplia da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
– introduce una ulteriore soglia di reddito – superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro – con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
– rimodula l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
– prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.


Non cambia l’ambito oggettivo di applicazione di tale detrazione, così come resta confermato il principio di non cumulabilità di detta detrazione con quelle per redditi di pensione e/o per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

Esclusione dall’Irap: il Fisco chiarisce


Con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 4 del 2022)

La disposizione in oggetto stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla sopra citata lettera a), si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa».
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Per le medesime considerazioni, si è dell’avviso che siano escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
Pertanto, i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.
Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.


COVID-19: Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala alcune delle previsioni contenute nella Legge 18/2/2022, n. 11, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, le seguenti previsioni:

– il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);

– i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);

– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);


– i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Previste, infine, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Firmato l’accordo Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco -Confartigianato



Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL per i lavoratori addetti al settore artigiano e Pmi Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco


L’accordo, accorpa e si applica ai seguenti comparti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio -Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
L’Ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento e si incontreranno entro il 28/2/2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.


TESSILE ABBIGLIAMENTO – MODA









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00


CALZATURE









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00


PELLI E CUOIO


 









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


OCCHIALI


 









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


GIOCATTOLI









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


CHIMICA E SETTORI ACCORPATI










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

D 25,00 20,00 20,00 30,00 95,00


PLASTICA E GOMMA










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

V 25,00 20,00 15,00 23,00 83,00


ABRASIVI


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

V 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


 


CERAMICA










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


VETRO – settore meccanizzato (prime lavorazioni)


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


VETRO – settore trasformazioni (seconde lavorazioni)


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


VETRO – settore soffio a mano e semiautomatiche


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


Dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


Dal 1/12/2022

Incremento a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


LAVORAZIONI PIASTRELLE IN TERZO FUOCO









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

D 20,00 20,00 30.00 70.00


 


Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili:100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Per lavorazioni piastrelle in terzo fuoco l’importo una tantum è  pari ad euro 180, suddiviso in due tranches: 90 euro ad aprile 2022, 90 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Bilateralità
In merito al diritto alle prestazioni della bilateralità, per tutti i settori viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 10/2/2022


Diversamente, in merito alle singole sezioni:


a) Per la SEZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CALZATURIERO viene ridisciplinato:
– rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale
– Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
– Conservazione del posto


b) Per la SEZIONE CHIMICA/CERAMICA viene disciplinato:
– Contratto a termine – somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Classificazione del personale del I e II livello della Plastica e Gomma
– Trasferta per il settore coibenti dall’1/4/2022, il cui importo della diaria. è fissato in € 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.
– Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
c) Per la sezione DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO:


– il Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato

Proroga ERT nel settore alimentare artigiano del Veneto



Prorogato al 31 marzo 2022 l’elemento regionale (ERT) per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto, settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione.


Con accordo siglato lo scorso fine ottobre, le Parti firmatarie hanno convenuto la proroga della parte economica e normativa per il settore alimentare artigiano e quello dei panificatori, fino al 31/3/2022.
La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/3/2022 nelle modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 aumentata della quota annua prevista all’art. 1 punti c) e d) dell’accordo di proroga dell’8/3/2021.
L’elemento regionale (ERT) viene prorogata fino al 31/3/2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.



































Livello

Valore ERT in € Mensile

Valore ERT in € Orario

1S 130,00 0,75144
1 104,00 0,60115
2 85,00 0,49132
3/A 73,00 0,42196
3 62,00 0,35838
4 55,00 0,31791
5 48,00 0,27745
6 38,00 0,21965


 


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

ERT aziende settore panificazione

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.























Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €)Orario

A1S 21,20 0,12254
A1 17,70 0,10231
A2 14,80 0,08555
A3 11,30 0,06532
A4 9,40 0,05434























Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €) Orario

B1 13,00 0,07514
B2 6,90 0,03988
B3S 5,80 0,03353
B3 5,60 0,03237
B4 4,50 0,02601


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

Cassa Edile Siena: nuova contribuzione



La Cassa Edile della provincia di Siena, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1 gennaio 2022


Contributi: validità dall’1/1/2022































































Contributo

% Impresa

% Operaio

% Totale

Contributo paritetico (1) 1,875 0,375 2,25
D.P.I. e Vestiario 0,50 0,50
Ape (2) 3,61 3,61
Scuola Edile – Formazione 0,80 0,80
C.P.T. – Sicurezza 0,20 0,20
Quota adesione contrattuale 0,59 0,59 1,18
Fondo prepensionamenti (ex lavori usuranti) 0,20 0,20
Fondo incentivo all’occupazione (3) 0,10 0,10
Fondo sanitario (3) (4) 0,60 0,60
TOTALE 8,475% 0,965% 9,44%
Contributo RLST (solo per le imprese che non hanno RLS Aziendale) 0,20% 0,20%
Fondo sanitario impiegati (5) (solo per le imprese con impiegati) 0,26% 0,26%


(1) lo 0,60% sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del CCNL Industria
(2) contribuzione soggetta al minimo contrattuale di € 47 mensili per ogni lavoratore
(3) la base imponibile di calcolo (minimo, contingenza, EDR, ITS) ore effettivamente lavorate
(4) contribuzione da versare su un minimo di 120 ore
(5) Su paga base, contingenza, EDR, premi di produzione su 12 mensilità

Professionisti: istruzioni operative sul fondo di solidarietà bilaterale



22 febb 2022 In materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, si foniscono istruzioni sulle modalità di richiesta dell’assegno di integrazione.


A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021, è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà in oggetto, sono i seguenti:









Codice

Descrizione

AIO Assegno di integrazione salariale
AIS Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà


Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra anticipato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della L. n. 183/2010.


Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
– nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;
– negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguentie codicie causali di nuova istituzione:









Codice

Descrizione

A104 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali
A105 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà – attività professionali


Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.


A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causali di nuova istituzione:









Codice

Descrizione

L009 Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali
L012 Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali


Inoltre, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso “L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>.
Relativamente alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 212, della L. n. 234/2021, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L023” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
– nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Professionisti: accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale


Con la Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, l’Inps ha illustrato le modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale in favore dei dipendenti dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito “Fondo”) garantisce la tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione “dell’assegno di integrazione salariale”.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto.
Il superamento della soglia dimensionale, fissata per la partecipazione al Fondo, deve essere verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Al di sotto della suddetta soglia dimensionale, fino all’adeguamento del regolamento del “Fondo” con l’estensione della tutela alle ipotesi di datori di lavoro con un solo dipendente, l’assegno di integrazione salariale è garantito dal FIS.

Lavoratori beneficiari


L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti.
Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all’impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione. Ai fini dell’assolvimento di tale ultimo obbligo, è sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.

Vincolo di equilibrio finanziario del Fondo


In considerazione del generale principio di equilibrio finanziario, le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. A tal fine, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, può essere disposto un adeguamento dell’aliquota contributiva; in caso contrario l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Informazione e consultazione sindacale


Prima della presentazione della domanda deve essere esperita la procedura di informazione e consultazione sindacale presso le articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo, comunicando le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione (20 giorni per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti).
In proposito l’Inps ha precisato che il raggiungimento dell’accordo è necessario soltanto qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà”.
Diversamente, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali, da presentarsi entro 3 giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo.

Causali di accesso al trattamento di integrazione


L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
– situazioni temporanee di mercato;
– riorganizzazione aziendale;
– crisi aziendale;
– contratti di solidarietà.

Misura del trattamento di integrazione


L’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale, che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro.

Durata del trattamento di integrazione


Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Contribuzione correlata


Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (cd. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
L’Inps precisa che, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione CTPS. Per i lavoratori iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota è computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tener conto del massimale annuo, che per l’anno 2021 è pari a 103.055,00 euro, mentre per l’anno 2022 è pari a 105.014,00 euro.

Contributo addizionale


Correlato alla fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Termini di presentazione della domanda


La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata, esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’INPS, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Pagamento del trattamento di integrazione


Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.
Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Ai fini del conguaglio o rimborso dei trattamenti anticipati le richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
– dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
– dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.