Cassa Edile di Pavia: nuova contribuzione dall’1/1/2022



La Cassa Edile della provincia di Pavia, pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2022 – CCNL Industria / Artigianato


Tabella contributiva vigente dall’1/1/2022














































































Contributi

% A carico Impresa

% A carico Lavoratore

% Totale

1) Cassa Edile 1,875 0,375 2,250
2) APE 3,910 3,910
3) Esedil – Cpt Formazione Sicurezza 1,000 1,000
4) Fondo per la sicurezza e l’operatività RLST 0,200 0,200
5) Contributo indennità trasporto 1,250 1,250
6) Contributo D.P.I. 0,270 0,270
7) Contributo Carenza 0,250 0,250
8) Fondo Nazionale Prepensionamenti 0,200 0,200
9) Fondo Incentivo all’Occupazione 0,100 0,100
10) Fondo Sanitario Operai 0,600 0,600
11) Fondo Prevedi 0,100 0,100
12) Fondo di Sistema (Bonus premiale Impresa) 0,600 0,600
13) Quota territoriale di adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
14) Quota nazionale di adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Totale contributi 11,46 1,48 12,94

Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.

Aggiornato il Regolamento del Fondo Metasalute

Dal 24/1/2022 è in vigore il regolamento aggiornato del Fondo Sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute), approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nella sezione “Documenti del Fondo Metasalute” è disponibile il Regolamento aggiornato, vigente a dal 24/1/2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 sul nucleo familiare a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:


– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;


– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.

Convenzione Inps/Regione Marche sulle misure di sostegno integrative per lo spettacolo


Si forniscono indicazioni sull’Accordo tra la Regione Marche e l’Inps sulle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19.


L’Accordo riguarda le seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;
– lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo ex art. 9 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità Covid-19 (commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137), che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”.
La misura dell’indennità è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate.
I beneficiari della integrazione sono residenti nella Regione Marche over devono aver ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali.
L’indennità integrativa è erogata dall’lnps ai predetti beneficiari, secondo quanto stabilito nell’Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dall’Accordo in parola, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
L’Inps eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.


Addizionale regionale all’IRPEF e la nuova articolazione degli scaglioni


La nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale (MEF – Risoluzione 01 febbraio 2022, n. 2/DF)

La legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1, commi 5 e 6, legge 30 dicembre 2021, n. 234) reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del TUIR effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.
Dal momento che l’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
E’ necessario, quindi, che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un’apposita legge.
Occorre, inoltre, sottolineare che detta legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022 ed entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it.
Alla luce del delineato quadro normativo, occorre evidenziare che le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

Riordino ammortizzatori sociali: chiarimenti dell’Inps


L’Inps pubblica la circolare esplicativa con le prime indicazioni riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, nonché chiarimenti in ordine all’esonero dal pagamento del contributo addizionale in favore delle aziende del settore turismo, ristorazione e intrattenimento per gli eventi di sospensione e/o riduzione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. (Circolare 01 febbraio 2022, n. 18).

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali si pone nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, con un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.
Le modifiche riguardanti la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 resta applicabile la disciplina previgente.


Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, per cui sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia. Inoltre, riguardo agli apprendisti viene previsto l’accesso ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e l’assoggettamento alle relative contribuzioni di finanziamento.


È ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda. In ordine al calcolo dell’anzianità restano applicabili i criteri previgenti.


E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto.


Riguardo alle modalità di erogazione dei trattamenti, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, viene previsto un termine specifico (entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione) per l’invio all’Inps dei dati necessari per il pagamento. Il mancato rispetto del termine, determina che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


Con riferimento al computo dei dipendenti per la determinazione della “forza aziendale”, la norma recepisce le indicazioni già fornite dall’Istituto prevedendo che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In proposito l’Istituto ha chiarito che a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.


In merito alla compatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.


La Circolare Inps n. 18/2022 affronta, poi, nel dettaglio le disposizioni specifiche riguardanti i diversi trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA).


Infine, la suddetta Circolare chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori (Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e delle altre attività) appositamente individuati con i codici ATECO, previsto dal “decreto sostegni-ter”.
Per tali trattamenti si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga è, appunto, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Ai fini dell’accesso ai trattamenti, la domanda deve essere trasmessa secondo le consuete modalità, rispettando i termini ordinari e indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.

Domestici, contributi 2022



02 febb 2022 Si rendono noti gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.


Senza il contributo addizionale






























RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,46 (0,37) (2) € 1,47 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,65 (0,41) (2) € 1,66 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,01 (0,50) (2) € 2,02 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,06 (0,27) (2) € 1,07 (0,27) (2)


Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato






























RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,56 (0,37) (2) € 1,57 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,76 (0,41) (2) € 1,77 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,15 (0,50) (2) € 2,16 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,14 (0,27) (2) € 1,14 (0,27) (2)


Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022


Senza il contributo addizionale





















































GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
AspI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009360 0,20% 0,065154
TOTALE 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000


Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato





















































GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
AspI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065212
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956
TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000

Dichiarazione Redditi 2022: pronti i modelli


Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali dovranno utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia Entrate – comunicato 31 gennaio 2022).

I nuovi modelli sono disponibili nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.


Tra le novità di quest’anno, il nuovo Modello REDDITI PF, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.
Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021.
Tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica. E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.


Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110%o dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.
Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
È stato, inoltre, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.
Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.


Approvato il modello di dichiarazione IRAP 2022


Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021 (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729).

Il Modello IRAP 2022 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
I contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2021 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).
Qualora il modello IRAP 2021 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2022, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In particolare:
– per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
– per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.


Nel nuovo modello di dichiarazione IRAP 2022, sono state introdotte novità nella sezione Patent box. Nello specifico, la possibilità di utilizzare, nella determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Sono state introdotte anche novità per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali e per l’applicazione della disciplina c.d. ACE.


 

INPS: Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità

L’INPS, con messaggio 31 gennaio 2022, n. 471, comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità ex art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
In attesa della pubblicazione della circolare dell’Istituto, con la quale saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021 nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti, con il messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del suddetto contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.

A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.
Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

– bonifico domiciliato presso ufficio postale;
– accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).


Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2022 con cadenza di ratei mensili. Si fa riserva di comunicare con apposito successivo messaggio le modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti.
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.