Al via la terza edizione del Fondo Nuove Competenze 

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale il decreto interministeriale 10 ottobre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 novembre 2024).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024 è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Parte così la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati 730 milioni di euro del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro“, cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione“, dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla Legge Biagi (D.Lgs n. 276/2003).

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del FNC, dei disoccupati già preselezionati dall’azienda per la successiva assunzione.

CCNL Farmacie: incontro per discutere della classificazione del personale

Al centro del dibattito la ridefinizione del livello Q2 e classificazione del personale

Con una nota stampa, la Uiltucs-Uil ha fornito un resoconto del secondo incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie private Federfarma. Nel corso del meeting si sono affrontati gli argomenti calendarizzati, ossia: professionalità, classificazione e formazione. Nella fattispecie, si è discusso circa la ridefinizione del livello Q2 e un aggiornamento della classificazione del personale sulla base dell’evoluzione delle mansioni che vengono svolte in farmacia e dell’organizzazione interna. Sul primo punto, vale a dire quello riguardante il livello Q2 si è registrata convergenza tra le Parti e la necessità di migliorare il testo che ne disciplina il livello, eliminando così le ambiguità che ne hanno impedito, ad oggi, la piena realizzazione. Mentre, una certa distanza si è avvertita sul secondo punto: la classificazione del personale sulla base delle mansioni in farmacia.
In piattaforma, si è data centralità al tema della professionalità, offrendo risposte salariali alle farmaciste e ai farmacisti, con corsi di formazione e abilitazioni professionali specifiche. Su questo punto Federfarma attribuisce la responsabilità professionale a chi controlla e gestisce in farmacia tutto il processo, nell’espletamento delle mansioni connesse ai servizi offerti all’utenza. Tuttavia, la parte datoriale si è assunta l’impegno di elaborare una proposta di discussione. 
I prossimi incontri sono previsti per il 4 dicembre, 15 gennaio e 5 febbraio. Nel prossimo incontro gli argomenti previsti sono: formazione, permessi, maggiorazioni, reperibilità e distacchi in mattinata e contrattazione decentrata, rappresentanza, salute e sicurezza. 

CCNL Oreficeria – Industria: presentata l’ipotesi di piattaforma

Richiesti 280,00 euro mensili al quinto livello

Nei giorni scorsi è stata presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e del Gioiello, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
I sindacati richiedono un aumento pari a 280,00 euro mensili al quinto livello a regime.
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee dei lavoratori per la presentazione della piattaforma ed il relativo voto.
Le riunioni termineranno il prossimo 24 gennaio.

Borse di studio per eccellenze concesse ai figli dei dipendenti

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2024, n. 231).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto principio di onnicomprensività). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera fbis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

 

Come già precisato dall’Agenzia nella circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. 

 

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

 

Nel caso di specie, dunque, emerge come uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che le borse di studio erogate dall’istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di tali somme erogate.

Nella CU 2024, l’importo delle borse di studio in oggetto dovrà essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

Sostegno al reddito per il settore moda: arrivano le istruzioni operative

Fornite le indicazioni procedurali per richiedere la misura in favore di datori di lavoro e lavoratori del settore (INPS, circolare 26 novembre 2024, n. 99).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti e di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, per fronteggiare la crisi del settore moda, fornendo le relative istruzioni procedurali.

In sostanza, la novella normativa intende assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Le modalità di presentazione delle domande

I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del D.L: n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.

A tal fine, l’INPS ha reso noto che le domande devono essere trasmesse entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”. Alla piattaforma in questione si accede dal sito istituzionale dell’INPS, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 – Settore Moda”.

Infine, la circolare in commento riporta la tipologia di documenti da allegare alla richiesta di sostegno, le modalità di pagamento, informazioni relative alla contribuzione figurativa, le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens indicazioni in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Istituto. 

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto con le Organizzazioni Sindacali

Il prossimo incontro è stato fissato per le giornate del 4 e 5 dicembre

Nella giornata del 25 novembre 2024, le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale nell’ambito della trattativa di rinnovo del CCNL di settore. 
Il confronto si è incentrato sulla tutela della maternità e paternità, raggiungendo un punto di sintesi rispetto all’integrazione, fino al 100% della retribuzione per i 5 mesi di congedo obbligatorio, da parte del datore di lavoro. 
Inoltre, è stato sottoposto all’attenzione delle Organizzazioni sindacali, il testo relativo al sistema di gradualità, emergendo ancora delle evidenti distanze rispetto sia alla formulazione proposta da Uneba, sia rispetto all’analisi più complessiva rappresentata dalle OO.SS.
Invero, secondo le stesse, la questione della gradualità si ricollega direttamente alla proposta di abolizione del TEP, nonchè agli aumenti economici sul tabellare che tengono conto dell’aumento del costo della vita sopportato dai lavoratori in questi anni. 
Il 4 e 5 dicembre continuerà il confronto tra le Parti sociali, ripartendo dall’analisi del testo sulla gradualità, del Trattamento Economico Progressivo e sulla parte economica. 

Credito per investimenti nel Mezzogiorno imprese agricole e pesca: in vigore nuovo codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura  (Agenzia delle entrate, risoluzione 26 novembre 2024, n. 56/E).

L’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 63/2024 stabilisce che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015, per gli investimenti effettuati nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, il limite di spesa viene fissato a 90 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, n. 387400, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, viene istituito il seguente nuovo codice tributo:

  • 7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito.

 

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento n. 387400/2024, pena lo scarto del modello F24.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

CIPL Agricoltura Operai Siracusa: siglato il rinnovo del contratto

Da novembre per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento del 6,2% 

Il 14 novembre 2024 Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siracusa, valido per il quadriennio 2024/2027. 
Dal punto di vista economico, con decorrenza dal 1° novembre 2024, è stato definito un aumento del 6,2% delle retribuzioni. Al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, maternità ed altre prestazioni assistenziali e formative, è stato costituito l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Siracusa. Le aziende provvederanno al finanziamento dell’Ebat con l’1% della retribuzione imponibile ai fini contributivi (escluso TFR e rimborsi chilometrici), mentre i lavoratori con lo 0,50% per ogni giornata retribuita, accertata ai fini contributivi. 
Allo scopo di prevenire e contrastare la violenza di genere in ambito lavorativo, le Parti Sociali si sono impegnate ad istituire presso l’Ebat di Siracusa un servizio di consulenza e di supporto psicologico destinato ai lavoratori vittime di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. Il suddetto servizio sarà attivato previa approvazione di apposito regolamento da parte del Comitato di gestione dell’Ebat di Siracusa.  

CCNL Bancari: avviato il confronto con Federcasse

Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024

Il 20 novembre 2024 le OO.SS. di settore hanno incontrato Federcasse per avviare il confronto sui temi di primaria importanza ed urgenza per il settore come:
– la sottoscrizione di un documento congiunto per ribadire l’impegno comune nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una cultura aziendale basata su rispetto e inclusione;
– è stata concordata una proroga biennale dell’accordo sulle agibilità sindacali (in scadenza il 31 dicembre 2023 e già prorogato fino al 31 dicembre 2024) che scadrà il 31 dicembre 2026;
– è stata firmata la lettera che dispone, per il biennio 2025-2026 la sospensione del versamento dello 0,36% destinato al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. 
Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024 e verterà sull’adeguamento opportuno del Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito tra qui la necessaria equiparazione del trattamento di calcolo dell’assegno di esodo come già adottato nel settore del credito ordinario; sulla definizione del Regolamento Istitutivo del FOCC e dello Statuto dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo; sull’avvio di un percorso di sviluppo e prospettiva su Cassa Mutua Nazionale e sulle scadenze e proroghe dei contratti di lavoro a termine. 

Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.